1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «piante officinali» o «piante» le specie e le varietà, destinate alla produzione del prodotto erboristico, che non sono ricomprese nell'elenco di cui all'allegato I annesso alla presente legge;
b) per «parti di piante officinali» o semplicemente «parti» le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;
c) per «droga» la porzione di pianta cui si riconosce la primarietà di apporto in
d) per «derivati» le forme di presentazione con le quali è possibile proporre i fitocomplessi comunque ottenuti dalle piante officinali;
e) per «prodotto erboristico» ogni preparazione a base di piante officinali diverse da quelle elencate nell'allegato I annesso alla presente legge destinata a stimolare le naturali difese dell'organismo umano, animale o vegetale o ad agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche degli organismi stessi e in tale senso definibile come «integratore delle attività fisiologiche» o «integratore fisiologico» ovvero «integratore funzionale».
2. Costituiscono prodotto erboristico:
a) le piante eventualmente anche intere, vendute allo stato di prodotto essiccato;
b) le parti separate e selezionate e vendute allo stato di prodotto essiccato;
c) le droghe selezionate e vendute allo stato di prodotto essiccato;
d) le miscele di piante o di parti o di droghe ottenute anche estemporaneamente o preconfezionate industrialmente;
e) i derivati proposti singolarmente o in miscela in tutte le forme di preparazione estemporanea o di preconfezionamento industriale.
3. Il prodotto erboristico è:
a) privo di potere nutritivo o impiegato a scopo non nutritivo;
b) proposto anche in miscela con i prodotti di libera vendita, impiegati al fine di consentirne il carattere di derivato, elencati nell'allegato II, sezione 1, annesso alla presente legge;
c) eventualmente addizionato con prodotti di sintesi o di emisintesi solo funzionalmente per consentirne la produzione
4. Per «erboristeria» si intende l'attività di commercio al dettaglio presso la quale opera almeno un professionista tra quelli riconosciuti idonei a tale funzione dalla presente legge e nella quale vengono distribuiti i prodotti erboristici sia allo stato sfuso che in condizione di prodotto confezionato.
5. L'attività commerciale di erboristeria è caratterizzata dalla denominazione che le è propria ed esclusiva e che è subordinata:
a) alla presenza di un professionista fra i soggetti indicati all'articolo 11, al quale solo è riservata la competenza della distribuzione del prodotto erboristico;
b) alla gestione dei prodotti compresi nell'allegato II, sezione 2, annesso alla presente legge, e che sono caratteristici di tale attività, anche se non tutti esclusivi.
6. L'attività commerciale di erboristeria è denominata «comparto di erboristeria» quando è inserita nell'esercizio della farmacia.
7. I prodotti erboristici non possono essere ottenuti o comunque preparati con piante geneticamente modificate.