Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «piante officinali» o «piante» le specie e le varietà, destinate alla produzione del prodotto erboristico, che non sono ricomprese nell'elenco di cui all'allegato I annesso alla presente legge;

          b) per «parti di piante officinali» o semplicemente «parti» le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;

          c) per «droga» la porzione di pianta cui si riconosce la primarietà di apporto in

 

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fitocomplesso e in principio attivo peculiare;

          d) per «derivati» le forme di presentazione con le quali è possibile proporre i fitocomplessi comunque ottenuti dalle piante officinali;

          e) per «prodotto erboristico» ogni preparazione a base di piante officinali diverse da quelle elencate nell'allegato I annesso alla presente legge destinata a stimolare le naturali difese dell'organismo umano, animale o vegetale o ad agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche degli organismi stessi e in tale senso definibile come «integratore delle attività fisiologiche» o «integratore fisiologico» ovvero «integratore funzionale».

      2. Costituiscono prodotto erboristico:

          a) le piante eventualmente anche intere, vendute allo stato di prodotto essiccato;

          b) le parti separate e selezionate e vendute allo stato di prodotto essiccato;

          c) le droghe selezionate e vendute allo stato di prodotto essiccato;

          d) le miscele di piante o di parti o di droghe ottenute anche estemporaneamente o preconfezionate industrialmente;

          e) i derivati proposti singolarmente o in miscela in tutte le forme di preparazione estemporanea o di preconfezionamento industriale.

      3. Il prodotto erboristico è:

          a) privo di potere nutritivo o impiegato a scopo non nutritivo;

          b) proposto anche in miscela con i prodotti di libera vendita, impiegati al fine di consentirne il carattere di derivato, elencati nell'allegato II, sezione 1, annesso alla presente legge;

          c) eventualmente addizionato con prodotti di sintesi o di emisintesi solo funzionalmente per consentirne la produzione

 

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in laboratorio o in forma industriale quali coadiuvanti tecnologici, o la presentazione nella forma commerciale quali eccipienti di strutturazione. Tali eccipienti di strutturazione possono essere scelti tra gli additivi alimentari per i quali è generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti alimentari e che sono ricompresi nell'allegato IX annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni.

      4. Per «erboristeria» si intende l'attività di commercio al dettaglio presso la quale opera almeno un professionista tra quelli riconosciuti idonei a tale funzione dalla presente legge e nella quale vengono distribuiti i prodotti erboristici sia allo stato sfuso che in condizione di prodotto confezionato.
      5. L'attività commerciale di erboristeria è caratterizzata dalla denominazione che le è propria ed esclusiva e che è subordinata:

          a) alla presenza di un professionista fra i soggetti indicati all'articolo 11, al quale solo è riservata la competenza della distribuzione del prodotto erboristico;

          b) alla gestione dei prodotti compresi nell'allegato II, sezione 2, annesso alla presente legge, e che sono caratteristici di tale attività, anche se non tutti esclusivi.

      6. L'attività commerciale di erboristeria è denominata «comparto di erboristeria» quando è inserita nell'esercizio della farmacia.
      7. I prodotti erboristici non possono essere ottenuti o comunque preparati con piante geneticamente modificate.